Indennizzo operatori sanitari per epatite C: come funziona

La situazione degli operatori sanitari che hanno contratto l’epatite C sul lavoro è giuridicamente complessa, perché la Legge 210/92 li tratta in modo diverso rispetto ai pazienti contagiati da trasfusioni.

Cosa prevede la Legge 210/92

La Legge 210/92 riconosce l’indennizzo agli operatori sanitari che abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica in seguito a infezione da HIV contratta a contatto con sangue infetto durante il servizio.

Il problema è che la stessa legge, all’articolo 1 comma 3, non estende questo diritto agli operatori sanitari contagiati da epatite virale nelle medesime circostanze lavorative. È una lacuna normativa che ha generato decenni di contenziosi.

L’intervento della Corte Costituzionale

Proprio per colmare questa lacuna, la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando illegittimo l’articolo 1 comma 3 della Legge 210/92 nella parte in cui non prevede che i benefici spettino anche agli operatori sanitari che abbiano contratto epatite virale in occasione del servizio, a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti.

Questo significa che oggi, grazie alla pronuncia della Consulta, anche gli operatori sanitari contagiati da epatite C sul lavoro hanno diritto all’indennizzo, equiparandosi alla tutela già prevista per i contagiati da HIV.

Quando spetta l’indennizzo

L’indennizzo non è automatico. Per ottenerlo devono ricorrere alcune condizioni precise:

  • il contagio deve essere avvenuto in occasione e durante il servizio

  • deve esserci un danno permanente all’integrità psico-fisica

  • il danno deve essere irreversibile e ascrivibile a una categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981

  • la semplice positività agli anticorpi senza sintomi o replicazione virale non è sufficiente: l’epatite silente non viene indennizzata secondo l’orientamento del Ministero della Salute

A chi si fa domanda

La domanda si presenta al Ministero della Salute tramite la ASL di competenza. Il procedimento prevede:

  • presentazione della domanda con documentazione sanitaria

  • accertamento medico legale

  • valutazione della categoria di danno secondo le tabelle di legge

  • emissione del provvedimento di riconoscimento o diniego

In caso di diniego è possibile ricorrere al TAR o al giudice ordinario a seconda dei casi.

Importi dell’indennizzo

Gli importi sono stabiliti per legge e rivalutati nel tempo. In caso di doppia patologia (epatite B + C contemporaneamente) l’importo base viene aumentato del 50%.

Operatori sanitari deceduti

Se l’operatore sanitario è deceduto in seguito al contagio da epatite C contratto in servizio, il diritto all’indennizzo si trasferisce agli eredi, che possono agire in sua vece per ottenere il riconoscimento e le somme spettanti.

Differenza tra indennizzo e risarcimento

Vale la pena chiarire la differenza tra i due istituti:

  • Indennizzo (Legge 210/92): importo fisso previsto per legge, senza necessità di dimostrare colpa della struttura sanitaria

  • Risarcimento danni: percorso giudiziario che richiede la prova del nesso causale e della negligenza, con importi che possono essere molto più elevati nei casi gravi

I due percorsi non si escludono necessariamente. In alcuni casi è possibile ottenere entrambi, ma è indispensabile farsi assistere da un legale specializzato in diritto sanitario.

NB: Le informazioni in questo articolo sono da considerarsi a titolo informativo e non sostituiscono in nessun modo il consulto da parte di un medico.
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