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Novità in materia di transazioni delle cause di risarcimento danni da sangue infetto

Articolo curato dall’Avv. Luigi Delucchi, consulente EpaC

Con l’art. 27 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 di riforma della pubblica amministrazione) è stata prevista una “procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie”.

Ricordiamo, infatti, che nell’anno 2007 lo Stato italiano aveva avviato una analoga procedura volta ad addivenire ad una transazione delle cause civili pendenti in materia di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (Leggi n. 222/2007 e n. 244/2007): a distanza di oltre quattro anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennaio 2010), tale procedimento non si è ancora concluso e tale inaccettabile situazione di immobilità è stata portata anche all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, davanti alla quale sono pendenti una serie di ricorsi promossi da soggetti danneggiati da patologie post-trasfusionali (o dai parenti delle vittime decedute) contro il Governo italiano.

La norma di legge in esame (di cui si riporta il testo in calce) prevede la corresponsione “a titolo di equa riparazione” di “una somma di denaro” in “un’unica soluzione” pari ad Euro 100.000 in favore dei soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti e di Euro 20.000 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione (ovvero dei loro aventi causa, qualora l’istante sia deceduto).

L’articolo 27-bis stabilisce che gli importi di cui sopra vengano corrisposti entro il 31 dicembre 2017 (sulla base di una graduatoria stilata in relazione alla gravità della patologia ed all’indice di disagio economico) e che i requisiti per potere accedere alla procedura di ristoro sono i seguenti:

1) l’avere promosso vertenza di risarcimento danni entro il 31 dicembre 2007;
2) l’avere presentato istanza di adesione a transazione entro il 19 gennaio 2010;
3) l’avere ottenuto il riconoscimento dell’esistenza del nesso causale tra la patologia ed il trattamento trasfusionale o la vaccinazione;
4) l’avere ottenuto il riconoscimento dell’ascrizione della patologia ad una delle otto categorie di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81.

Ad oggi le modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 27-bis non sono ancora note e si è in attesa dell’emanazione del relativo decreto attuativo.

Art. 27-bis

Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.


1. Ai soggetti di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonchè ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e’ riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e’ subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza. La liquidazione degli importi e’ effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità‘ annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e’ subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e’ effettuata al netto di quanto gia’ percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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