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Indennizzo 210/92 - Novità dal Ministero della Salute

Indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da emotrasfusione

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi dalla legge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal D.P.C.M. 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 112/98, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l'Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all'indennizzo e all'adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

Inoltre, in base all'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l'Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Va detto che nel corso degli ultimi anni si è registrata una crescita particolarmente rilevante del contenzioso giurisdizionale, tanto che questa attività è, al momento, la più gravosa per lo stesso Ufficio. L'attività consiste in primo luogo nella predisposizione di una grande quantità di relazioni da inviare alle Avvocature dello Stato (in media da 60 a 100 al mese) per la difesa in giudizio dell'Amministrazione nelle cause civili pendenti davanti ai Tribunali italiani, quindi nella adozione dei provvedimenti esecutivi delle sentenze di condanna, dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto, che pervengono in numero elevatissimo. Oltre alle cause per ottenere in via giurisdizionale l’indennizzo, gli interessi legali e gli altri benefici previsti dalla Legge, sono state proposte moltissime cause di richiesta del risarcimento del danno biologico ex art. 2043 c.c., per le quali spesso il Ministero è condannato a corrispondere ingenti somme. Recentemente, ad esempio, é stata liquidata una somma di oltre 13.000.000,00 di euro, disposta con sentenza del Tribunale di Bari nei confronti di 53 talassemici che avevano citato in giudizio l’Amministrazione. Attualmente sono oltre 1.500 le sentenze in lista di attesa per essere liquidate, con relative spese legali.

Un altro settore di grandissima importanza è quello dei ricorsi proposti contro il giudizio delle Commissioni mediche ospedaliere ai sensi dell'art. 5 della Legge 210/1992. L’Ufficio svolge la necessaria istruttoria, la invia all'Ufficio Medico Legale per l'acquisizione del parere prescritto e predispone il Decreto Ministeriale che decide il ricorso stesso. Anche in questo caso i numeri sono molto alti, con una media di 3.000 ricorsi l’anno.

C’è poi l’attività connessa alle istanze di richiesta di notizie, di accesso e/o di copia della documentazione ai sensi della legge n. 241/1990 da parte di singoli cittadini, avvocati, patronati, associazioni, nonché quella legata al rapporto diretto e telefonico con l'utenza. Per gestire tutta questa attività sono utilizzati i fondi stanziati sul capitolo 2.400 del bilancio di questo Ministero. Nel 2007 questo stesso capitolo di bilancio ha potuto contare su uno stanziamento di Euro 107.191.084.

La disciplina normativa che è alla base dell’attività istituzionale dell’Ufficio è in continua evoluzione, in quanto ormai ogni anno vengono approvate nuove norme in materia. Ad esempio, la Legge 20 giugno 2003 n. 141 ha consentito al Ministero di porre fine a numerosi contenziosi pendenti in materia di risarcimento del danno biologico. Attraverso una procedura innovativa, avviata già nel corso dell’anno 2004 e proseguita nel 2005, si è provveduto alla conclusione di oltre 700 transazioni e alla predisposizione di provvedimenti di liquidazione delle somme pattuite in favore di altrettanti soggetti emofilici delle somme concordate con atti di transazione.

Bisogna poi menzionare il D.L. 250/05, convertito con Legge 3/2/2006, n. 27, che ha previsto pagamenti a titolo di ulteriore indennizzo in favore di circa 80 soggetti emofilici che non avevano potuto stipulare transazioni con il Ministero, ma che erano in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 141/2003. Nel corso del 2006 l’Ufficio ha provveduto alla liquidazione delle somme spettanti a tali soggetti.

La legge 29/10/2005, n. 229 ha apportato importanti integrazioni alla Legge 25/2/1992, n. 210, in particolare nella parte in cui viene assegnato a coloro che sono stati danneggiati da vaccinazione obbligatoria un indennizzo ulteriore rispetto a quello già corrisposto, pari a sei, cinque o quattro volte la somma già percepita in relazione alla categoria assegnata a suo tempo. A tali soggetti spetta altresì un assegno una tantum sino alla misura massima di dieci annualità per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo. Inoltre, nel caso in cui dalla vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso, successivamente alla entrata in vigore della Legge, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo e un assegno una tantum di €. 150.000,00. La norma appena citata ha previsto uno stanziamento annuo di Euro 30.000.000 sul capitolo 2400 (piano gestionale 2).

Con D.M. 6/10/2006, pubblicato sulla G.U. in data 10/11/2006, sono state definite le modalità procedurali di applicazione della Legge stessa. Attualmente l’Ufficio sta effettuando le operazioni necessarie per la predisposizione e l’adozione dei provvedimenti individuali di liquidazione dei benefici previsti dalla legge n. 229. Nel mese di dicembre sono stati definiti circa 80 provvedimenti. Dopo la necessaria sosta per la chiusura dell’esercizio 2006 e le operazioni per l’apertura dell’anno finanziario 2007, verrà ripresa la procedura di erogazione dei benefici previsti nei confronti degli altri beneficiari (circa 250).

Ci sono poi due questioni per le quali sarebbe auspicabile un intervento del legislatore nel corso del 2007. La prima fa riferimento alla necessità di garantire, attraverso nuovi stanziamenti economici, benefici risarcitori - analoghi a quelli ricevuti dagli emofilici e ora dai vaccinati - anche ai talassemici che, pur presentando molte caratteristiche simili agli emofilici non sono stati destinatari di analoghi benefici.
La seconda fa riferimento alla esigenza di regolamentare alcune situazioni sulle quali nel corso degli anni è stato registrato un intervento giurisprudenziale particolarmente significativo, tale da modificarne sostanzialmente la disciplina rispetto all’originaria interpretazione data alla norma.
La principale di tali situazioni è quella relativa alla rivalutazione dell’indennizzo operata sull’intero importo dello stesso, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, principio ribadito ormai costantemente dai giudici.

Introdurre nell’ordinamento una norma siffatta significherebbe non solo assicurare parità di trattamento tra i danneggiati che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale e quelli che non hanno ancora intrapreso il giudizio, ma anche poter realizzare un notevole risparmio sulle spese legali attraverso la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi pendenti in materia.

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