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Incontro tavolo 210/92 ministero della salute

Tutte le Associazioni presenti ai tavoli di lavoro hanno espresso le loro perplessità su come si stanno svolgendo gli incontri e che sarebbe ora di passare ai fatti.

Qui di seguito un documento congiunto presentato dalla Associazioni per quanto riguarda i termini della presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92

Roma, 26 Luglio 2007

Al Ministro della Salute On. Livia Turco
Al Sottosegretario On. Antonio Gaglione
Al Dr. Filippo Palumbo

Le Associazioni presenti al tavolo dei trasfusi occasionali chiedono l’emanazione di una circolare (interpretativa) ministeriale (da parte del Ministero della salute) o interministeriale (in concerto tra codesto Ministero e il Ministero della difesa) indirizzata alle Commissioni medico-ospedaliere del Ministero della difesa e ai responsabili presso le ASL competenti per il procedimento amministrativo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (per l’accertamento dei presupposti del diritto all’indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge stessa) che chiarisca che per i soggetti danneggiati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 210 del 1992, da epatiti post-trasfusionali verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238, cioè prima del 28 luglio 1997, o in altre parole entro e non oltre il 27 luglio 1997 (quindi anche in tale giorno), il diritto ai benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 è soggetto soltanto al termine di prescrizione ordinaria decennale e che, quindi, tali soggetti possono presentare l’apposita istanza entro il termine di dieci anni (termine di prescrizione ordinaria) dalla conoscenza del danno.

Questo perché, da un lato, ogni diritto è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, con esclusione dei diritti indicati dalla legge come non soggetti a prescrizione (articolo 2934, II comma, del codice civile), e ad eccezione di quei diritti per i quali la legge prevede un diverso termine di prescrizione (articolo 2946 del codice civile).

Dall’altro lato, poi, la legge n. 210 del 1992, prima delle modifiche apportate alla stessa dalla legge n. 238 del 1997, che è entrata in vigore il 28 luglio 1997, per quanto riguarda le epatiti post-trasfusionali, non prevedeva un termine di decadenza di tre anni o di altra durata (né prevedeva un termine di prescrizione diverso da quello decennale), ma prevedeva il termine di tre anni (a pena di decadenza) soltanto per le “vaccinazioni” (all’articolo 3, comma I, della legge n. 210 del 1992).

Quindi, il predetto termine di decadenza triennale non può applicarsi anche al caso del soggetto danneggiato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 210 del 1992, da epatite post-trasfusionale verificatasi prima dell’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238, cioè prima del 28 luglio 1997.

Infatti, tale termine non è applicabile nemmeno per analogia al caso delle epatiti post-trasfusionali, in quanto le norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e, avendo un tale carattere, non sono applicabili (ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, cosiddette disposizioni sulla legge in generale), oltre i casi espressamente previsti.

Proprio sulla impossibilità dell’applicazione analogica del termine triennale di decadenza previsto dalla legge n. 210 del 1992 oltre i casi espressamente previsti (per il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza) e sulla proponibilità della relativa istanza, per le epatiti post-trasfusionali, entro il termine decennale, si è espressamente pronunciata più volte la (Sezione lavoro della) Corte di cassazione, che (con le sentenze n. 6130 del 27 aprile 2001, n. 6500 del 23 aprile 2003, n. 7341 del 17 aprile 2004 e n. 8781 dell’8 maggio 2004) ha escluso che il termine stesso, quando (prima della modifica della legge n. 210 del 1992 operata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238), era previsto solo “nel caso di vaccinazioni”, potesse essere applicato per analogia alle epatiti post-trasfusionali, e che (con le sentenze n. 6500 del 23 aprile 2003, n. 7341 del 17 aprile 2004 e n. 8781 dell’8 maggio 2004) ha espressamente affermato che “ne consegue che, per il caso delle epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno”.

La richiesta circolare porterebbe a una più giusta applicazione della legge e farebbe risparmiare a codesto Ministero le spese di giudizio relative alla cause intentate per ricorrere sulla intempestività della istanza di indennizzo.

In mancanza, le Associazioni si vedranno costrette a denunciare i casi più evidenti e gravi di mancata applicazione dei suddetti principi, alle competenti Corti dei conti regionali, per l’accertamento della eventuale responsabilità amministrativa patrimoniale di tutti i soggetti responsabili a diverso titolo nel procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per i danni causati al Ministero della salute per tutte le spese di giudizio relative alle cause stesse.

Distinti saluti.

Per l’Associazione EpaC Onlus
IVAN GARDINI

PER L'ASSOCIAZIONE I DELFINI ONLUS
TERESA TOSI

PER L'ASSOCIAZIONE A.NA.D.MA.
ANTONIO BOGONI

PER L'ASSOCIAZIONE LIDU ONLUS
NICOLA D'AMBROSIO

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