Emoindennizzi: prove di accordo Governo-Regioni sul risarcimento delle spese per la legge 210/92
Nella seduta del 29 maggio 2014, appositamente convocata per affrontare le problematiche connesse agli indennizzi previsti dalla l. n. 210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati.
Premesso che:
- Il finanziamento della funzione di concessione degli indennizzi in questione è di competenza statale ai sensi di quanto disposto dalla legge 210/1992 e dal D.lgs. 112/1998, che ha attribuito alle Regioni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia da svolgere sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate;
- Per coprire gli oneri della legge 210/1992, le Regioni non possono utilizzare il Fondo Sanitario Regionale in quanto tale indennizzo non rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, poiché tale indennizzo ha natura assistenziale, non può essere soggetto a tagli o a riduzioni costituendo, pertanto, una spesa obbligatoria;
- La legittimazione passiva, processuale e finanziaria dello Stato in materia, è stata riconosciuta definitivamente in sede giurisdizionale;
- Le Regioni sono pertanto solo enti pagatori per conto dello Stato e provvedono al pagamento degli oneri connessi alla l.210/1992 a fronte del relativo rimborso da parte dello Stato.
Dato atto che le Regioni, che pur in assenza dei finanziamenti statali, dal 2012 hanno continuato a corrispondere gli indennizzi al fine di evitare gravi conseguenze sociali a carico dei beneficiari. Tuttavia, tale corresponsione da parte delle Regioni è stata effettuata sempre a titolo di anticipo, in attesa di refusione da parte dello Stato.
Considerato che, seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293/2011 e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3/9/2013, il Governo è stato condannato al pagamento della rivalutazione della componente dell’indennizzo corrispondente all’Indennità Integrativa Speciale a tutti i beneficiari a decorrere dalla data di concessione dell’indennizzo e che il pagamento degli arretrati maturati a tale titolo da parte dei beneficiari comporta un esborso di notevole entità che le Regioni non sono in grado di sostenere in mancanza di erogazione anticipata delle risorse da parte dello Stato;
Considerato, inoltre, che il Ministero della Salute ha già provveduto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell’Indennità Integrativa Speciale a circa 9000 persone le cui pratiche amministrative sono rimaste a proprio carico in base all’accordo tra Governo, regioni e Province autonome, Comuni, Province e comunità Montane, sancito in Conferenza Unificata in data 8 agosto 2001 (rep. Atti n.492/CU);
Ritenuto che occorra prontamente risolvere, secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, la grave situazione che si è venuta a creare a seguito dell’azzeramento dei capitoli di bilancio delle funzioni trasferite, consentendo altresì di adempiere alle pronunce della Corte Costituzionale n. 293/2011 e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3/9/2013 citate e di creare le condizioni per garantire i diritti dei cittadini, evitando situazioni di disparità di trattamento.
Tutto ciò premesso
Prende atto
Della disponibilità politica del Governo ad individuare le fonti finanziarie idonee a garantire copertura al finanziamento di tutti gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 210 e in particolare
- a rifondere tutto quanto anticipato dalle Regioni per il pagamento degli indennizzi per gli anni 2012/2013;
- a prevedere un apposito finanziamento decorrente dall’anno 2014 e per gli anni a venire, idoneo a coprire tutti gli oneri dell’applicazione della legge 210/1992, anche mediante la determinazione di uno specifico costo funzione;
- a mettere a disposizione delle Regioni i finanziamenti necessari a garantire il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell’Indennità Integrativa Speciale a tutti i beneficiari aventi diritto entro i termini previsti per l’attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
- della piena disponibilità da parte delle Regioni ad effettuare i pagamenti degli arretrati dovuti per la rivalutazione dell’Indennità Integrativa Speciale in presenza del finanziamento da parte del Governo e ad effettuare ogni altro adempimento amministrativo inerente la loro funzione di Enti pagatori.
Conviene
Di stabilire con apposito e successivo accordo, da raggiungere entro il 30 giugno 2014, le modalità operative e gli importi dettagliati per l’attuazione degli impegni sopra assunti;
Fermo restando quanto sopra stabilito, si concorda altresì di avviare le opportune valutazioni tecnico-scientifiche che, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica e sulla base del progresso farmacologico, possano consentire l’adeguamento e la revisione di quanto previsto dalla legge 210/92.
Fonte: sole24ore