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Rivalutazione importi indennizzo

L’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92 si compone di due elementi:

a) una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato: è la parte più corposa dell’indennizzo ed ammonta attualmente ad Euro 6.171,96 annuali;

b) un importo variabile nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dell’Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni dell’integrità fisica contemplate dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81 (il c.d. assegno).

Come noto, solo tale seconda componente viene rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato: il Ministero della Salute, infatti, ritiene sottratta al meccanismo della rivalutazione la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.

Ebbene, secondo un primo orientamento della Suprema Corte, la rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmato deve riguardare l’intero importo dell’indennizzo, ossia entrambe le descritte sue componenti (Cass. Civ, Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894; in senso conforme: Cass. Civ., Sez. Lav., 27 agosto 2007, n. 18109).

Sennonché, all'indirizzo della Suprema Corte sopra illustrato - che riconosce il diritto alla rivalutazione dell'importo dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 nella sua globalità - se ne è contrapposto uno contrario (avviato da Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21703/2009) che, viceversa, nega tale diritto.

Tuttavia, nonostante quest’ultima interpretazione sfavorevole ai soggetti titolari dell’indennizzo in argomento, i Giudici del Lavoro continuavano (almeno per la maggior parte) ad allinearsi con il precedente orientamento della Cassazione, riconoscendo il diritto alla rivalutazione sull’intero importo dell’emolumento ex lege n. 210/1992 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 57/2010; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 8027/2009; Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, n. 1359/2009; Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, n. 614/2010; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 5191/2010).

Al fine di comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla Cassazione, è stata adottata la norma di “interpretazione autentica” di cui all’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito in Legge n. 122/2010) che testualmente recita:

“Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione” (comma 13).

"Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 14).

Ebbene, secondo alcuni giudici di merito tale disposizione di legge presenta profili di contrasto sia con la nostra Costituzione che con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): invero, i Giudici del Lavoro di Reggio Emilia, Parma, Tempio Pausania ed Alessandria - con ordinanze rispettivamente in data 17/9/2010, 30/10/2010, 12/1/2011 e 18/1/2011 - hanno dichiarato non manifestamente infondata e rilevante (per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, 24, 25 comma 1, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonché con gli artt. 35, 2, 6 e 14 della CEDU) la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

AGGIORNAMENTO

E’ stata depositata oggi, 9 novembre 2011, la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010: il Giudice delle Leggi ha quindi stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e quindi anche nella componente più cospicua rappresentata dalla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale.

Non possiamo che salutare con favore tale importante pronunzia che va finalmente ad eliminare le incongruenze e storture di cui al pernicioso D.L. n. 78/2010.

Leggi e scarica la sentenza in formato PDF

Leggi uno stralcio del Decreto tratto dalla Gazzetta Ufficiale

Leggi l'Ordinanza del Tribunale di Parma del 30 ottobre 2010 di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale

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