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Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

2. In attesa di una nuova e piu' completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito dal seguente:

" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita' entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita'".

5. Le domande gia' presentate al Ministero della sanita', per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti: ", tramite la USL territorialmente competente,".

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