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Indennizzo per operatori sanitari

La Legge n. 210/92 prevede che l’indennizzo spetti anche agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da HIV: la norma in esame, tuttavia, non riconosce il diritto al beneficio in favore degli operatori sanitari che, nelle medesime circostanze, siano stati contagiati  da epatite virale (art. 1, comma 3, Legge n. 210/92).
 
Tale iniqua disparità di trattamento è stata rimossa: sul punto, infatti, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 476 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 210/92 nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio, abbiano contratto l’epatite virale a seguito di contatto con sangue e suoi derivati infetti.

 

La sentenza è consultabile nel nostro Archivio delle sentenze sull’Indennizzo

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