CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 500
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Pubblicato su: GU n. 145 del 22-6-1992 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato urn: nir:ministero sanità:circolare:1992-04-10;500
Ai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome
Agli assessori alla sanita' delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome
Le modalita' che dovranno essere seguite dai soggetti richiedenti per agevolare le procedure connesse alla erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono le seguenti:
1. In relazione all'art. 1 si precisa che esso individua i destinatari dell'indennizzo nelle seguenti categorie:
1) i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria per legge, che abbiano riportato un danno permanente causalmente correlato;
2) i soggetti contagiati da HIV a seguito di trasfusione di sangue o di somministrazione di emoderivati;
3) gli operatori sanitari che abbiano riportato un'infezione da HIV a seguito di esposizione professionale a sangue o suoi derivati provenienti da soggetti HIV positivi;
4) i soggetti che presentino danni irreversibili a causa di epatiti post-trasfusionali;
5) i soggetti che, non vaccinati, abbiano riportato danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
6) i soggetti danneggiati a seguito di vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro, per incarichi d'ufficio, per accedere ad uno Stato estero;
7) coloro che, rientrando tra i soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere, si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie riportandone un danno irreversibile causalmente correlato.
2. L'art. 2 determina la misura dell'indennizzo, specificando che:
a) l'assegno mensile non e' reversibile;
b) viene integrato dall'indennita' integrativa speciale prevista dal vigente ordinamento;
c) la sua decorrenza va riferita al primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda di indennizzo.
Inoltre, viene precisato che, ove a causa delle vaccinazioni o delle malattie previste nella legge stessa, sia derivata la morte, l'indennizzo e' costituito da un assegno da corrispondersi una tantum agli aventi diritto. Questi ultimi sono: i genitori o gli esercenti la patria potesta' nel caso in cui il deceduto sia minorenne, il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili al lavoro, i genitori nel caso in cui il deceduto sia maggiorenne, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
3. Nell'art. 3 sono indicate le modalita' per avanzare la richiesta di indennizzo e la documentazione da allegare alla stessa. E' previsto, inoltre, che i medici vaccinatori e trasfusionisti compilino delle schede informative.
La domanda di indennizzo deve essere indirizzata al Ministero della sanita' e, a seconda che la menomazione sia ritenuta correlata a vaccinazione ovvero a somministrazione di sangue ed emoderivati e' prevista una diversa documentazione da produrre.
In allegato alla presente circolare vengono proposti dei fac-simile di domanda, diversificati per le diverse situazioni previste.
4. Qualunque medico nell'esercizio della professione somministri un vaccino dovra' compilare una scheda dalla quale risultino eventuali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di quel vaccino e per i quali il vaccinato e' ricorso alle sue cure. Tale scheda sara' conforme al modello allegato.
Il medico trasfusionista o che somministri emoderivati dovra' compilare una scheda, conforme al modello allegato, in cui dovra' annotare tutti i dati relativi al prodotto somministrato.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' subito danni irreversibili causalmente posti in correlazione con la somministrazione di vaccini o di sangue ed emoderivati, alla domanda uniranno una scheda informativa conforme all'allegato. Tale scheda informativa non e' richiesta per coloro che ritengano di aver subito un danno irreversibile a causa di contatto con soggetto vaccinato.
Infine, per coloro che abbiano gia' subito alla data di entrata in vigore della legge menomazioni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il termine perentorio, di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla predetta data (21 marzo 1992).
In considerazione del tempo di incubazione delle epatiti post-trasfusionali, contemplate al comma 3 dell'art. 1, il termine di prescrizione, pe la presentazione della domanda di indennizzo per danni irreversibili alle medesime correlati, e' assimilato a quello relativo alle vaccinazioni (tre anni).
Il Ministro: DE LORENZO