Fondamenti giuridici dell'indennizzo
Nel febbraio del 1992 è stata emanata la Legge n. 210 che ha previsto un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.
La Legge n. 210/92 trae origine dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità, alla luce degli artt. 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo (Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694).
I Giudici di Palazzo della Consulta hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno riconosciuto quindi l’esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria.
La citata sentenza del Giudice delle Leggi ha avuto come risposta normativa la Legge n. 210 approvata dal Parlamento italiano il 25 febbraio 1992 (pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1992); l’impianto originario della Legge n. 210/92 è stato successivamente modificato ed integrato da alcune disposizioni legislative che hanno ampliato l’area della tutela originariamente prevista: Legge 20 dicembre 1996, n. 641; Legge 25 luglio 1997, n. 238; Legge 14 ottobre 1999, n. 362; Legge 29 ottobre 2005, n. 229.
L’indennizzo previsto e regolato dalla Legge n. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute: esso prescinde e si discosta dall’eventuale risarcimento del danno sofferto in conseguenza del contagio.
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, chiarendo che il legislatore ha inteso attribuire il diritto ad un indennizzo che non ha natura risarcitoria per riparare un torto collegato ad una qualche ipotesi di responsabilità (oggettiva o soggettiva) in capo a strutture ospedaliere, bensì carattere assistenziale in senso lato, essendo riconducibile agli art. 2 e 32 della Costituzione ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, configurandosi come misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2000 n. 13923, Diritto e Giustizia, 2000, f. 39, 61; conforme: Cass. Civ., Sez. Lav., 11 maggio 2002. n. 6799, Mass. Giur. It., 2002).
Il fondamento dell’indennizzo ex legge n. 210/92 viene, pertanto, individuato negli articoli 2 e 32 della Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali previste dall’art. 38 della Carta costituzionale: esso, del resto, viene erogato a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto ed è cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, Legge n. 210/92).