
Il risarcimento ordinario
Che cosa si intende per risarcimento ordinario?
In linea generale, è possibile affermare che l’infezione da epatite virale o da HIV cagiona alla persona danneggiata delle lesioni che possono rilevare sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale. Il danno patrimoniale è rappresentato, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., dal pregiudizio economico che il fatto illecito provoca al danneggiato: può consistere nella materiale perdita del bene o utilità (c.d. danno emergente) e nel mancato guadagno proiettato nel futuro derivante da tale perdita (c.d. lucro cessante).
Le ipotesi più ricorrenti di danno patrimoniale, nei casi di infezioni post-trasfusionali, sono rappresentate dal danno alla capacità lavorativa (costituito dalla perdita totale o parziale di un reddito lavorativo o della capacità di produrre tale reddito) e dal danno emergente (costituito dalle spese mediche e per cure terapeutiche).
Nell’ambito del danno non patrimoniale rientrano il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale, autonome e legittime categorie dogmatico-giuridiche nell’ambito dell’art. 2059 cod. civ. (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2007, n. 11278, Mass. Giur. It., 2007).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la tanto attesa sentenza n. 581 depositata in data 11 gennaio 2008, ha chiarito alcuni punti controversi in giurisprudenza, quali: la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da contagio post-trasfusionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, il concorso tra indennizzo e risarcimento danni.
L’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92 ed il risarcimento ordinario: cumulabili o alternativi?
E’ opportuno sottolineare, in tema di risarcimento ordinario, la rilevanza che può venire ad assumere il riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della Legge n. 210/92 ed, in particolare, di quel presupposto di legge rappresentato dal nesso causale tra le emotrasfusioni e l’infezione.
Il problema del cumulo materiale fra indennizzo e risarcimento del danno in favore delle vittime del contagio da trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti è stato appianato in via giurisprudenziale: difatti, è ormai pacifico che sia ammissibile il concorso delle due forme di tutela.
Ed invero, la normativa di cui alla Legge n. 210/92 e successive modifiche prevede l’erogazione da parte dello Stato di un indennizzo che, come detto, non ha natura risarcitoria ma carattere assistenziale in senso lato, essendo riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale (ex multis: Cass. Civ., n. 6799/2002).
In tal senso, si è altresì espressa la Corte Costituzionale affermando appunto che la previsione dell’indennizzo in questione, fondata sui principi di cui agli artt. 2 e 32 Cost., non incide sul diritto del soggetto a conseguire l’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (Corte Cost. n. 118/96).
Il concorso delle due forme di tutela è stato autorevolmente ammesso, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 581 depositata in data 11 gennaio 2008.

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